Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5907

 

Concorso – Bando – Limite d’età fissato dalla norma – Decorrenza degli effetti – Interpretazione.

 

N. 05907/2010 REG. DEC.

N. 08261/2004 REG. RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 8261 del 2004, proposto da:
Cevasco Monica, rappresentata e difesa dagli avv. Antonino Galletti, Renato Negroni, con domicilio eletto presso Antonino Galletti in Roma, viale G. Mazzini,55;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUATER n. 04130/2004, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA CONCORSO PER SUPERAMENTO LIMITI D’ETA’.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il Cons. Armando Pozzi e uditi per le parti gli avvocati Antonino Galletti e Carlo Maria Pisana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1- L’appellante presentò domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami a 168 posti di allievo agente di Polizia Penitenziaria.

Dopo aver ultimato e superato le prove scritte, le venne comunicata l’esclusione dal concorso per aver superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c), del bando di concorso.

Avverso il provvedimento di esclusione ed il bando di concorso ella ricorse al TAR Lazio, il quale, tuttavia, con ordinanza n. 800/2004, ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Con sentenza n. 4130/2004 lo stesso TAR ha definitivamente respinto il gravame.

2- Avverso la predetta sentenza del TAR Lazio n. 4130/2004 l’interessata ha interposto il presente appello, sostanzialmente riproponendo, in forma di due specifici e distinti motivi d’appello, le censure già sollevate in primo grado e così sintetizzabili:

– Violazione di legge e contrasto con gli artt. 2, 3 e 7 del bando di cui al D.C.D.A.P. (Bando di concorso). Manifesta ingiustizia.

– Eccesso di potere. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità.

L’appellante ribadisce che la disposizione dell’art. 2, comma 1, lett. c), del bando, il quale richiedeva una “età non superiore a 28 anni “ non fosse chiara, non prevedendo nulla circa le frazioni di giorni, mesi, anni.

Il provvedimento di esclusione, quindi, adottato nei confronti dell’appellante – che non aveva compiuto un anno in più rispetto ai 28 anni al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande – sarebbe, quindi, illegittimo, perché l’Amministrazione avrebbe dato un’interpretazione della disposizione concorsuale restrittiva, penalizzante e contraria al principio di massima partecipazione applicabile nei casi di disposizioni del bando equivoche ed incerte.

3- La questione sollevata con il ricorso in primo grado e riproposta in questa sede d’appello investe, dunque, la formulazione del bando di concorso e più precisamente l’interpretazione dell’espressione “non superiore agli anni ventotto”, riportata al citato comma 1, lett. c), dell’art. 2 del bando, il quale disciplina i “requisiti” e le “condizioni per la partecipazione” ( su tale distinzione vengono spese molte osservazioni nell’appello) al concorso, prescrivendone il “possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione…”.

L’appellante, che alla data di scadenza del predetto termine aveva già compiuto i 28 anni, assume che l’esclusione sarebbe illegittima – e per essa la sentenza che ha condiviso l’impostazione dell’amministrazione – in quanto la locuzione in questione consentirebbe di poter escludere dall’ammissione solo coloro che hanno un’età pari ad anni (compiuti ) 29, 30 ecc..; pur dopo il giorno del compleanno, infatti, l’individuo continuerebbe ad avere e mantenere, per tutto il periodo successivo e sino al successivo compleanno, il numero di anni d’età già “compiuto”.

4- Il Giudice di prime cure ha, invece, individuato l’effettiva portata della locuzione “non superiore agli anni ventotto”, riportata nel bando di concorso, intendendola nel senso dell’esatta equiparazione e fungibilità tra l’espressione “non aver superato il ventottesimo anno d’età” e la dizione “non superiore agli anni ventotto”, non apparendo che l’espressione in contestazione potesse essere interpretata alla luce di stati d’animo o letture soggettive e personali.

Pertanto, il TAR ha ritenuto che il requisito dell’età prescritto dal bando di concorso dovesse ritenersi carente in tutti i casi in cui il candidato avesse compiuto e, dunque, ultimato gli anni ventotto alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda.

Con il compimento degli anni ventotto, pertanto, la sentenza appellata ha ritenuto che la candidata avesse superato il limite di età prescritto, entrando nell’anno di vita successivo (rectius: nel ventinovesimo), osservando ulteriormente che ove l’Amministrazione avesse previsto “frazioni di giorni, mesi, anni”, come indicato dall’appellante, il limite di età prescritto sarebbe risultato diverso da candidato a candidato, in contrasto con i principi generali e con una precisa volontà dell’Amministrazione, manifestata nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 1 del decreto ministeriale 1 febbraio 2000 n. 50.

In quest’ultimo provvedimento, infatti, l’espressione utilizzata è quella di limite massimo di età di “anni ventotto”.

5- Le motivazioni della sentenza qui appellata, anche e nonostante la specificità della fattispecie ed il comportamento in concreto tenuto dall’amministrazione, appaiono condivisibili e l’appello non merita, pertanto, accoglimento.

Vale rammentare il principio generale e consolidato nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza, secondo cui, nel caso in cui il bando di concorso preveda un limite massimo di età per l’assunzione, tale limite si considera superato al compimento della mezzanotte del giorno del compleanno.

Lo stesso principio, inoltre, deve trovare sicura e immediata applicazione pur nei diversi casi in cui il bando di concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale età deve essere totalmente “compiuta” .

Anche in tali casi, infatti, il limite massimo di età, riferito a un determinato numero di anni, non può essere inteso in senso diverso da quello costantemente affermato dalla giurisprudenza, in ossequio ad un fondamentale principio di buona fede oggettiva e di parità di condizioni, prescindendo, dunque, da un’accezione pur diffusa nella prassi sociale, secondo la quale un soggetto continua ad essere considerato della stessa età di quella maturata con il genetliaco: nel linguaggio comune si dice che una persona ha, ad esempio, 30 anni pur dopo il compimento del relativo compleanno e sino alla maturazione dell’intero anno successivo.

6 – Una siffatta pratica interpretativa, che pure alligna nel costume sociale e risulta accettata da una giurisprudenza isolata di questo Consiglio (Sez. V, n. 1284/2010 ), non può essere condivisa.

Deve essere, al riguardo, confermato il principio – come peraltro pure ricordato nel predetto isolato e non condivisibile precedente – in forza del quale “in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi, allorquando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d’ età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (Consiglio Stato, sez. V, 14 settembre 2009, n. 4478).

7 – A nulla vale opporre (come ha fatto l’isolato precedente della V Sezione di questo Consiglio testé ricordato) che questo indirizzo interpretativo si riferisce, essenzialmente, ai casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato, per la partecipazione alla procedura selettiva, siano effettivamente (e interamente) “compiuti”.

8 – Lo stesso precedente sopra richiamato rammenta ed evidenzia che sarebbe preferibile una tecnica espressiva dei bandi, che, per evitare ogni possibile equivoco applicativo, precisi il riferimento ad un determinato numero di anni “compiuti”; in mancanza di tale tecnica redazionale andrebbe privilegiato, dunque, il principio di affidamento e di massima partecipazione.

Questa impostazione non convince sotto alcun profilo.

Anzitutto, la meno precisa formula linguistica cui fa riferimento il citato precedente della V Sezione, oltre ad essere usata in gran quantità da numerosissimi bandi (e dunque non rappresenta affatto un’anomalia generatrice di affidamenti e confusioni) , è utilizzata, fra l’altro, proprio dalla normativa generale.

Proprio quanto rilevato evidenzia come, pur a fronte di formule linguistiche meno appropriate, il senso della prescrizione relativa al limite d’età va connotato da un’interpretazione improntata ai principi di parità, buona fede oggettiva e certezza e, quindi, in base al criterio per cui “compimento “ e “ non superamento “ sono dizioni assolutamente fungibili.

Si tratta di affermazione che trova riscontro non solo nelle comuni regole ermeneutiche, ma, come detto, nelle stesse formule legislative.

9 – La disciplina generale sui concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi, di cui all’articolo 2 del DPR n. 487/1994, individua, tra gli altri requisiti generali, per accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni, quello della età non inferiore agli anni 18 e “non superiore ai 40”.

Ora, in disparte che il requisito dell’età massima è stato, in linea generale e salve specifiche e tassative deroghe regolamentari adottate dalle singole amministrazioni con specifici atti regolamentari, abrogato in base a quanto disposto dall’art. 3, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, resta il fatto che la terminologia “età non superiore a” è tutt’altro che anomala ed anzi è stata sempre usata dal legislatore sia a livello primario che secondario: in questo senso si sono espressi i numerosissimi regolamenti attuativi della legge n. 127/1997, la quale, come detto, ha “liberalizzato” l’accesso alle procedure concorsuali per quanto concerne il requisito anagrafico superiore, salvi, appunto, specifici e limitati casi individuati con appositi regolamenti.

Anche il previgente Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10-1-1957 n. 3, all’articolo 2, individuava tra i requisiti generali quello della “età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40”.

Secondo l’interpretazione comune, come rafforzata dalla costante prassi amministrativa e dalla prevalente giurisprudenza di primo e secondo grado, deve ritenersi, pertanto, che una determinata età venga superata allo scadere della mezzanotte del giorno dell’anniversario della nascita, quale risulta dai certificati anagrafici; ciò in quanto, facendo riferimento all’evento della nascita dell’individuo, il compimento dell’anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto.

Siffatta considerazione, del resto, risulta conforme, come già accennato, ad un orientamento di questo Consiglio, che proprio in materia di concorsi ha avuto modo di osservare che “quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d’ età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno” (cfr . Consiglio Stato , sez. V, 26 settembre 1995, n. 1352).

In altri termini, superata la data del compleanno, l’interessato è entrato nel successivo anno di età, superiore al limite fissato nel bando.

A nulla rileva, pertanto, che nella vicenda in esame, il bando non abbia effettuato alcun riferimento puntuale al “compimento”, ma abbia richiama il diverso concetto dell’età “non superiore a “, per quanto sopra detto perfettamente coincidente con il primo termine.

10 – Quanto, infine, al dato sociale per cui un individuo si considera di una certa età pur dopo il suo compimento e per l’intero anno successivo, si tratta di argomentazione assai flebile, tenuto conto anzitutto che non si tratta di prassi in senso tecnico (molte persone dichiarano l’età con riferimento all’anno successivo a quello maturato ed in questo caso la stessa consuetudine sociale parla di “aumentarsi l’età”).

In secondo luogo, una prassi terminologica non può sopraffare disposizioni di legge e regolamento (art. 8 disp. Prel. cod. civ. ).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Armando Pozzi, Consigliere, Estensore

Antonino Anastasi, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Scarica il PDF