Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 12 dicembre 2013, n. 27847

In ipotesi di ricusazione del giudice amministrativo, nella specie per il fatto di essere parti nel giudizio anche magistrati amministrativi, la effettiva applicazione dell’art. 18 c.p.a. da parte di quel giudice, che in particolare (al quarto comma) consente che il collegio investito della controversia possa disporre la prosecuzione del giudizio se ad un sommario esame ritenga l’istanza inammissibile o manifestamente infondata, appartiene alle regole del processo amministrativo sicché sono configurabili solo eventuali errores in procedendo che non ridondano in possibili vizi di giurisdizione censurabili con ricorso per cassazione ex art. 362, promo comma, c.p.c., salvo che non risulti la mancata (o meramente apparente o abnorme) applicazione di tali regole processuali, deducibile invece sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione stessa.