T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-Ter, sentenza 16 febbraio 2015, n. 2610.

Quarto Conto Energia – Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Grandi impianti fotovoltaici – Verifica ispettiva presso l’impianto – Mancato completamento dell’impianto entro il termine prescritto ex lege – Decadenza dall’iscrizione nel registro dei grandi impianti – Non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 455/2000 – Esclusione dagli incentivi per dieci anni – Legittimità.

In materia di incentivazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 23 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e 21 del d.m. 5 maggio 2011, la difformità tra i dati dichiarati dal soggetto responsabile dell’impianto e quelli emersi a seguito di verifica ispettiva determina la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e l’ulteriore esclusione dagli incentivi per un periodo pari a dieci anni.

Tali disposizioni, infatti, mirano ad impedire, anche con finalità di deterrenza, che i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, mediante la comunicazione di informazioni non veritiere, arrivino ad occupare posizioni prioritarie nella percezione degli incentivi senza averne titolo e comunque a discapito di altri impianti effettivamente in possesso di tutti i requisiti richiesti.

(A cura di Claudio Tuveri)

 

N. 02610/2015 REG.PROV.COLL.

N. 09084/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9084 del 2012, proposto da: Ditta Individuale De Sarlo Mario, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Ernesto Sticchi Damiani e Antonio Scalcione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Grazia Perulli in Roma, via Federico Rosazza 32;

contro

Soc. Gestore Servizi Energetici Gse Spa, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonio Pugliese, Sergio Fidanza, Angelo Gigliola, Maria Antonietta Fadel e Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

della nota prot. GSE/P20120159925 de3l 19.09.12 recante la decadenza dall’iscrizione al registro e dal diritto alle tariffe incentivanti per l’impianto fotovoltaico denominato Grottaglie – Giulianello sito in Masseria Giulianello nel Comune di Grottaglie (id. 666959);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 FATTO

La ricorrente, titolare di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare – fotovoltaica, impugna il provvedimento con cui il GSE ha comunicato, ai sensi dell’art. 21, d.m. 5 maggio 2011, la decadenza dall’iscrizione nel registro e dal diritto alle tariffe incentivanti per il suo impianto fotovoltaico, per essere stata accertata in sede di sopralluogo la mancata ultimazione dello stesso alla data dichiarata, nonché, ai sensi dell’art. 23, d.lgs. n. 28/2011, l’esclusione dagli incentivi per ulteriori 10 anni, avendo accertato la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 455/2000.

1.Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 23, d.lgs. 28/2011 e dell’art. 21, d.m. 5.5.2011, erronea presupposizione in fatto e diritto, difetto assoluto di motivazione, carenza istruttoria.

Le potestà decadenziale e sanzionatoria sono state esercitate al di fuori di quanto prevede l’art. 23, d.lgs. n. 28/2011, in quanto la dichiarazione non veritiera non attiene ad una richiesta di erogazione di incentivi.

2.Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 10 bis, legge 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost., violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione; dell’art. 24 Cost., del diritto di difesa e del principio del giusto procedimento.

Il provvedimento gravato è inficiato, altresì, dalla omessa comunicazione di avvio del procedimento.

3.Deduce, ancora, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione del principio di affidamento, di proporzionalità e dell’art. 10 bis.

Nella motivazione del provvedimento non risulta che le osservazioni rappresentate dal soggetto responsabile in sede di sopralluogo circa l’avvenuto completamento dell’impianto alla data dichiarata del 28.11.2011 siano state prese in considerazione

4.Sotto altro profilo, ripropone le censure di eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione del principio di affidamento, di proporzionalità e dell’art. 10 bis.

I documenti di trasporto che comproverebbero la mancata conclusione alla data dichiarata sono affetti da errori materiali, con ogni conseguenza in ordine alla inconsistenza della circostanza richiamata a supporto dell’impugnato provvedimento.

5.Lamenta con il quinto motivo la violazione dell’allegato 3-B del d.m. 5.5.2011, dell’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, difetto di motivazione, carenza istruttoria, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

E’ del pari destituita di fondamento la circostanza relativa alla nota della Regione Puglia da cui si desumerebbe la mancata conclusione dei lavori alla data dichiarata, atteso che la nozione di fine lavori richiesta dal d.m. 5.5.2011 non esaurisce il novero delle opere che costituiscono oggetto di autorizzazione unica regionale.

6.Infine, con il sesto motivo deduce eccesso di potere, erronea presupposizione in fatto e in diritto, grave difetto di motivazione carenza istruttoria.

E’ infondata anche la riconduzione del provvedimento nel novero di quelli a contenuto vincolato sulla scorta di una dichiarazione resa dal soggetto responsabile in ordine alla mancata conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto in realtà mai rilasciata.

Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si è costituito in giudizio l’intimato GSE che ha controdedotto in ordine alle censure introdotte dalla ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Si sono costituiti anche i Ministeri intimati per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, che, peraltro, non ha depositato memorie o documenti.

La Sezione, con ordinanza n. 4586/2012 del 14 dicembre 2012, ha respinto l’istanza cautelare.

In vista della pubblica udienza del 13 giugno 2013, fissata con la richiamata ordinanza cautelare, le parti hanno depositato memorie e repliche; quindi il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

La Ditta ricorrente impugna il provvedimento con cui il GSE ha comunicato, ai sensi dell’art. 23, d.lgs. n. 28/2011 e art. 21, d.m. 5.5.2011, la decadenza dell’impianto fotovoltaico di cui è titolare dall’iscrizione al registro dei grandi impianti e dal diritto alle tariffe incentivanti ed ha dichiarato l’esclusione della medesima Ditta, del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di iscrizione al registro per i grandi impianti e degli altri soggetti indicati nel richiamato art. 23, dalla concessione degli incentivi di settore per un periodo di dieci anni, per accertata non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del dPR 455/2000.

Con il primo motivo si deduce, in sostanza, la mancanza dei presupposti richiesti dalla normativa applicabile per potere applicare la decadenza e la sanzione comminate.

Al fine dell’esame di questa censura, occorre esaminare lo specifico regime incentivante di cui si controverte.

Il d. lgs. n. 28 del 2011, emanato in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, all’art. 25, detta disposizioni transitorie nell’ambito del capo concernente i “Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”. Rileva il comma 10 di tale articolo, di seguito riportato: “ 10. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 (i.e. 31 maggio 2011) è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:

a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;

b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea;

c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime;

d) applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente comma”.

In applicazione di tale disposizione è stato adottato il d.m. 5 maggio 2011 (DM), che muovendo, nelle premesse, dalla ritenuta opportunità di “prevedere, a tutela degli investimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2012, nell’ambito di un contingente di potenza per i grandi impianti, per dare gradualità al processo di ridefinizione della disciplina vigente ed assicurare il controllo degli oneri conseguenti”, introduce un periodo transitorio iniziale, ai sensi del quale gli impianti entrati in esercizio dopo il 31.5.2011 e fino a tutto il 2012 (dall’1.6.2011 al 31.12.2012) sono incentivati con tariffe premiali dalla durata ventennale (pagate sull’energia generata, indipendentemente dalla sua effettiva immissione in rete, al livello monetario del tempo di entrata in esercizio).

Quanto ai c.d. grandi impianti – vale a dire quelli, alternativamente: non insistenti su edifici o aree della pubblica amministrazione; realizzati su edifici con potenza superiore a 1 MW; realizzati a terra con potenza superiore a 200 kw o, seppure con potenza inferiore, non operanti in regime di scambio sul posto – sono previsti “limiti di costo” e di potenza per un ammontare pari a: 300 milioni di euro per quelli ammessi al regime agevolativo fino alla fine del 2011; 150 milioni di euro per quelli ammessi nel 1° semestre 2012; e 130 milioni di euro relativamente al 2° semestre 2012 (art. 4, comma 2, DM).

In questo periodo iniziale:

– per gli impianti entrati in esercizio prima del 31.8.2011, l’accesso agli incentivi avviene in modo diretto;

– per quelli non ancora in esercizio a tale data, il controllo sul rispetto del limite avviene ex ante, attraverso l’iscrizione in un registro tenuto dal GSE (al termine della fase transitoria, ossia dal 2013 sino al 2016, il controllo avviene ex post, nel senso che si opera una riduzione della tariffa in misura proporzionale allo sforamento del limite di costo).

In questa seconda ipotesi (impianti non in esercizio al 31.8.2011) l’iscrizione è subordinata al rispetto delle condizioni poste dall’art. 6 DM, vale a dire la collocazione in “posizione tale da rientrare nei limiti di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento” e la certificazione di fine lavori entro sette mesi, o, se di potenza superiore a 1 MW, nove mesi dalla pubblicazione della graduatoria.

L’art. 8 DM, oltre a stabilire le modalità di presentazione delle domande di iscrizione (che devono pervenire al GSE nel periodo 20.5-30.6.2011), indica i criteri di priorità per la formazione della “graduatoria”, a seconda che gli impianti siano (in ordine decrescente): a) già in esercizio alla data di richiesta (in tal caso, essi sono ordinati in base al momento di entrata in esercizio); b) con lavori terminati (anche qui, ordinati secondo la data di fine lavori); c) in fase di sviluppo o progetto, purché provvisti di idoneo titolo autorizzativo e di richiesta di connessione alla rete accettata dal gestore di rete. La disposizione fissa ulteriori criteri in caso di parità (occorrendo fare riferimento, in ordine decrescente, ai seguenti elementi: data del titolo autorizzativo; a parità di tale data, minore potenza dell’impianto; a parità di data e di potenza, data della richiesta di iscrizione nel registro).

Sono inoltre previste: la decadenza dall’iscrizione per la mancata produzione della certificazione dei lavori entro il termine di 7/9 mesi e comunque la riduzione del 20% in caso di completamento in epoca successiva; la possibilità, per gli impianti iscritti per il 2011 in posizione tale da non rientrare nei limiti di costo, di chiedere una nuova iscrizione per il 2012.

L’art. 12 DM individua le tariffe incentivanti per il ventennio decorrente dalla data di entrata in esercizio (All. 5 DM), comportanti, rispetto a quelle del Terzo conto, una riduzione tanto più marcata quanto più lontana nel tempo è l’entrata in esercizio. Segnatamente, la decurtazione andrebbe dal -3,96% (entrata in esercizio nel giugno 2011) al -38% (entrata in esercizio nel luglio 2012).

Il rapido excursus offre al lettore una disciplina di incentivazione assai complessa che sconta la necessità di procedere ad una progressiva riduzione di tali regimi, in vista del raggiungimento del c.d. grid parity, ossia della convenienza economica dell’elettricità fotovoltaica rispetto a quella prelevata o immessa in rete, per le installazioni più efficienti, condizione che rende non più necessario il mantenimento di uno schema di sostegno pubblico a decorrere dall’avveramento di tale condizione.

In particolare, per i grandi impianti per i quali è prevista una data di entrata in esercizio successiva al 31 agosto 2011, è previsto un sistema di accesso, per gli anni 2011 e 2012, qualora ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni: a) iscrizione dell’impianto nel registro dei grandi impianti (di cui all’art. 8), in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento; b) invio della certificazione di fine lavori dell’impianto al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria degli impianti iscritti, termine incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, con la precisazione che in tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto. (cfr. art. 6, d.m. 5 maggio 2011)

In altri termini, l’iscrizione nel registro in posizione utile costituisce “conditio sine qua non” per accedere alla incentivazione e la relativa istanza va a coincidere con la richiesta di incentivazione tout court, in quanto l’inserimento nel registro è finalizzato unicamente ad ottenere la tariffa prevista. Da tale iscrizione discende, poi, il preciso obbligo per l’impresa titolare dell’iniziativa da incentivare del rispetto del termine di ultimazione dei lavori e, tenuto conto che la graduatoria non è soggetta a scorrimento, assume notevole rilevanza che le dichiarazioni rese a tali fini corrispondano allo stato reale dei fatti (art. 8, d.m. del 2011). Il rigoroso rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 8 per accedere agli incentivi, (nella specie, iscrizione al registro dei grandi impianti ed invio nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione della graduatoria della certificazione di fine lavori), è legata, infatti, alla capienza rispetto ai limiti di potenza incentivabili anno per anno, ed è dunque indispensabile conoscere tempestivamente quali iniziative, in concreto, sono state realizzate entro i termini indicati, onde agganciare il beneficio economico alla effettiva immissione di energia pulita nel sistema. Aggiungasi, poi, che l’elemento “lavori terminati alla data di richiesta di iscrizione”, fa assumere alla iniziativa una priorità che consente non semplicemente l’iscrizione, ma un inserimento utile per accedere alla più vicina finestra temporale di incentivazione, con ogni conseguenza, oltre che sulla certezza della stessa, anche della misura (maggiore) della tariffa spettante.

Le osservazioni ora espresse inducono il Collegio a ritenere priva di pregio la censura in esame, atteso che la società non avrebbe ottenuto l’iscrizione nel registro in posizione utile, id est, non avrebbe potuto accedere al regime incentivante, ove avesse dichiarato una data successiva di completamento della iniziativa, poiché non sarebbe rientrata tra le iniziative comprese nei limiti di costo per il 2011.

In ogni caso, come anche rilevato in sede cautelare, assume rilievo autonomo il fatto che sia stata resa una dichiarazione non veritiera su uno degli elementi essenziali per potere accedere alle incentivazioni di cui si tratta, senza che si possa assumere ragionevolmente che il procedimento di erogazione sia riferibile ad un momento successivo rispetto a quello indicato dalla normativa regolamentare che indica per le iniziative quali quella della parte ricorrente il regime della iscrizione nel registro dei grandi impianti.

Sotto questo profilo è indubitabile l’applicabilità al caso in controversia dell’art. 23, del d.lgs n. 28/2011, che, inserendo principi di natura generale, applicabili a tutte le procedure poi variamente disciplinate dai decreti ministeriali cui la normativa primaria rinvia il dettaglio regolamentare (quale quello del 2011), prevede una preclusione alla percezione dei contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, “da qualsiasi fonte normativa previsti”, per i soggetti che, a tali fini, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci.

La ratio della norma, pertanto, non si lega ad una visione meccanicistica del procedimento in concreto richiesto per accedere alle agevolazioni, ma mira ad impedire, con prescrizione deterrente, che iniziative non “mature” occupino posizioni prioritarie senza averne titolo a discapito di altre.

Con il secondo ordine di censure lamenta, in sostanza, la ricorrente, l’omessa partecipazione al procedimento concluso con il provvedimento impugnato.

Sulla specifica questione ritiene il Collegio che non occorreva alcuna specifica previa comunicazione di avvio del procedimento, atteso che, per quanto sopra argomentato, il procedimento per la concessione della tariffa incentivante è stato attivato dalla ricorrente con la richiesta di iscrizione nel registro. Come sopra accennato, infatti, il procedimento regolato dal d.m. del 2011 si compone di diverse fasi e la ricorrente, quale azienda operante nel settore, doveva essere a conoscenza del fatto che il d.m. 5.5.2011 prevede anche una fase di verifica e controlli da parte del Gse, ive comprese ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili (art. 21, DM).

Il provvedimento impugnato è stato, infatti, emanato a seguito di una verifica effettuata in contraddittorio con il responsabile dell’impianto, il cui avvio era stato comunicato preventivamente, finalizzata a controllare la veridicità della dichiarazione resa dall’impresa circa la data di conclusione dei lavori.

Peraltro, una volta acclarata la non veridicità della dichiarazione, al Gse non restava che procedere, secondo quanto prevedono in combinato disposto l’art. 23 del d.lgs. 28/2011 e l’art. 21 del d.m. 5.5.2011, alla decadenza dall’iscrizione nel registro dei grandi impianti.

Ed è proprio per questo profilo che la censura si dimostra destituita di fondamento, posto che l’omessa comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, per il suo carattere “formale” e per la evidente inidoneità a modificare l’esito del procedimento nel caso di specie, non potrebbe determinare ex se l’illegittimità del provvedimento di diniego finale, alla stregua dell’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, come modificata dalla l. n. 15 del 2005.

Né rileva quanto evidenziato nel sesto motivo di ricorso, che per ragioni di omogeneità può essere trattato subito, circa l’affermazione contenuta nelle premesse del provvedimento in merito alla vincolatività della declaratoria decadenziale sulla base delle affermazioni del soggetto responsabile che avrebbe espressamente riconosciuto la mancata ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto.

Per quanto sopra argomentato, la natura del provvedimento è tale in relazione agli accertamenti condotti dal Gse e all’esito degli stessi in merito alle conseguenze predeterminate dalla legge al ricorrere di certi presupposti in fatto (mancata ultimazione dei lavori al contrario di quanto dichiarato); a tali fini, pertanto, non assume rilevanza esclusiva o, quantomeno, decisiva la portata delle dichiarazioni rese nel corso del sopralluogo, che, al più hanno la funzione di rafforzare quanto emerso all’evidenza dei fatti, ma non costituiscono certo la ragione motiva del provvedimento.

Per le medesime ragioni, non possono essere apprezzate le censure contenute nel quarto e quinto motivo di ricorso, circa l’irrilevanza per i fini de quo di alcune circostanze menzionate nel provvedimento di decadenza.

Ed invero, quanto osservato dal Gse circa l’indicazione in due documenti di trasporto di materiali occorrenti per la realizzazione dell’impianto di data successiva a quella dichiarata quale data di ultimazione lavori e la comunicazione della Regione Puglia inerente il procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione dell’impianto, in cui si afferma quale data di completamento dello stesso una data successiva a quella dichiarata, seppure vale a rafforzare la motivazione della disposta decadenza, non costituisce il nucleo fondante dello stesso atteso che la decadenza è stata comminata principalmente in ragione di quanto è emerso nel corso del sopraluogo, il che è di per sé solo idoneo a sorreggere il provvedimento.

Rimane da esaminare, allora, la terza censura con la quale la ricorrente lamenta la omessa considerazione da parte del Gse di quanto rappresentato dal responsabile dell’impianto a supporto della tesi della coincidenza della data di ultimazione lavori con quella dichiarata.

Come emerso nel corso del sopralluogo del 22 dicembre 2011, e non contestato dalla ricorrente, “è stata riscontrata la mancata installazione di 44 quadri di campo sui 64 previsti nel progetto allegato alla richiesta di iscrizione nel Registro e il mancato collegamento di stringhe, riconducibile a circa il 50% dei moduli”, mentre con dichiarazione resa ai sensi del dPR 445/2000 era stata indicata la ultimazione dei lavori dell’impianto già al 28 novembre 2011.

La società non contesta che le opere mancanti siano essenziali per considerare concluso l’impianto, ma sostiene che, una volta terminate le lavorazioni, queste siano state poi in parte smontate per motivi di sicurezza e per prevenire possibili furti, il che sarebbe anche dimostrato dalla tempistica assai veloce con cui le operazioni di smontaggio e rimontaggio possono essere poste a termine.

La tesi non convince.

Come già condivisibilmente osservato dal giudice di appello, è una fatto di comune cognizione che, in definitiva, ogni componente dell’impianto è funzionale soltanto alla sua messa in esercizio e quindi potrebbe in tesi essere installato, anche poco prima o contestualmente all’avvio effettivo del sistema di produzione della energia, che si perfeziona con il collegamento alla rete elettrica. Ai fini, peraltro, di individuare con certezza un momento in cui le opere, sia dal punto di vista elettrico che strutturale, possono ritenersi concluse, occorre che tutte le interconnessioni funzionali dell’impianto siano completate insieme alle opere previste nel progetto. Altrimenti detto, non può ritenersi mai completata l’opera in mancanza di parti dell’impianto, peraltro rilevanti per numero e funzione.

Un diversa interpretazione della portata della normativa, priva di alcun riferimento certo, potrebbe essere facilmente elusa e contrasterebbe, oltre che con la lettera della legge, con la sua ratio, come sopra ampiamente esposta, che è quella di agganciare alla data di fine lavori la possibilità di rientrare nel novero delle iniziative incentivabili.

Non rilevano, pertanto, le giustificazioni addotte dalla ricorrente, posto che lo stato di fatto quale quello rilevato in sede di sopralluogo dal GSE era di per sé sufficiente e imponeva, pertanto, la declaratoria di decadenza dai benefici di settore, non essendo ammissibile una interpretazione “elastica” della normativa per tutte le ragioni sopra illustrate.

Conclusivamente il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto; le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del solo GSE che ha spiegato attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di giudizio in favore del solo Gestore Servizi Energetici Gse Spa che ha spiegato attività difensiva, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere

L’ESTENSORE                                                                                                             IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)